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Istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92
1. OGGETTO
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-
Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.4, comma 26, della legge 28 giungo 2012, n.92 e nell’art. 7, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28 ottobre 20104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014, attuativo della predetta legge n. 92/2012 ed erogati nei limiti delle suddette risorse secondo l’ordine di presentazione delle domande.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
3. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
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Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
4. MISURA E DURATA DEL BENEFICIO
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Le lavoratrici part-
Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Si rammenta che per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
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gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);
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La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:
attraverso il canale WEB -
tramite patronato.
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). Le lavoratrici madri che siano già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-
L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2015.
7. ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Di tale comunicazione a mezzo pubblicazione verrà data immediata notizia alle madri lavoratrici all’indirizzo e-
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.